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IUC-Tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.)

Informazioni
Cos'è
La Tasi è il tributo per i servizi indivisibili introdotto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Legge di stabilità 2014” e il cui pagamento è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.
Grava sul possesso o sulla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, mentre non sono ricompresi nel presupposto impositivo i terreni agricoli. A decorrere dal 2016, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità, le abitazioni principali e ad esse assimilate, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sono escluse dal presupposto impositivo della TASI.
Chi è tenuto al pagamento
Salvo esclusioni ed esenzioni espressamente previste dalla legge, l’imposta deve essere pagata in base alla quota e ai mesi di possesso nell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) da:
  • il proprietario degli immobili, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
  • il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
  • il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
  • il concessionario di aree demaniali.

Gli esenti
Non sono chiamati a versare il tributo:
  • I proprietari di un solo immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze considerate
  • I proprietari di abitazioni assegnate all'ex coniuge e quelle a un parente disabile entro il secondo grado.
  • Possessori di terreni agricoli

Tempi e modalità di pagamento
Come per l'IMU, in sede di conversione del decreto legge 16/2014, è stato disposto che i contribuenti sono tenuti ad effettuare il versamento della TASI per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. È comunque consentito il pagamento in un unica soluzione entro il 16 giugno dell'anno d'imposta.

La Tasi si versa mediante modello F24 o con apposito bollettino di conto corrente postale.
Coloro che hanno presentato il Modello Unico per la dichiarazione dei redditi, potranno compensare quanto dovuto per la TASI con i crediti di imposta (in particolare con l’IRPEF).

Sanare ritardi e omessi versamenti
Il ravvedimento operoso
Questo strumento permette a tutti i contribuenti di regolarizzare spontaneamente la propria posizione nel caso in cui il versamento del tributo sia stato omesso o risulti insufficiente. Si può utilizzare entro un anno dalla scadenza del termine del versamento dovuto e nel caso in cui non sia arrivata una contestazione sul versamento (una cartella esattoriale, per esempio)
Per il calcolo di quanto è necessario versare bisogna considerare la quota dell'imposta non pagata, a cui aggiungere sanzioni e interessi sulla base del giorno in cui si procede al pagamento.
Una volta pagato, è bene comunicare all'ufficio tributi l'avvenuto versamento utilizzando il modello "Comunicazione ravvedimento operoso"
Ufficio
Ufficio Commercio e Tributi
Telefono: 0457350288
Fax: 0457350348
Email: tributi@comune.trevenzuolo.vr.it


Documenti
  1. Regolamento tributi servizi indivisibili Tasi
  2. Dichiarazione Tasi
  3. Denuncia del proprietario di unità immobiliare non occupata
  4. modulo uso gratuito
  5. Regolamento Tasi 2016
  6. Brosciure Tasi 2016
  7. Modulo rimborso Tasi
  8. Brosciure Tasi 2017
  9. Brosciure Tasi 2018
  10. Brosciure Tasi 2019



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